I mezzi di contenzione sono applicabili e non sono proibiti ma: - Gli strumenti di contenzione vengono utilizzati solo per proteggere il paziente e non per motivi di convenienza o di organizzazione del lavoro.
- Tutti i mezzi di contenzione possono essere applicati solo con il consenso del paziente o con la prescrizione medica scritta del tipo, durata e frequenza di controllo della contenzione.
- E’ opportuno avere un registro dei mezzi di contenzione nella cartella del paziente per consentire il passaggio di consegne sulla durata, necessità e verifica del permanere delle condizioni che hanno portato alla contenzione.
Vengono definiti come mezzi di contenzione fisica: - Cinture o indumenti o lenzuola contenitive che assicurano il paziente al letto o alla sedia a rotelle, a meno che non siano regolabili o sganciabili dal paziente stesso.
- Le spondine dei letti, a meno che siano regolabili / apribili dal paziente stesso.
- I tavolini o vassoi o divaricatori agganciati alla sedia a rotelle per evitare la caduta in avanti del paziente.
- Cinture o fasce che bloccano uno o più arti (es. polso) per impedire la rimozione di SNG o vie di infusione.
La rilevazione prevista dal campo 4.32 riguarda la presenza di uno o più mezzi di contenzione, come definiti sopra. A titolo di esempio, andrà rilevata come “contenzione continua” la presenza durante il giorno di mezzi di assicurazione alla sedia e spondine al letto durante la notte.
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