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07. Rilevazione degli eventi nella sezione ADT: definizione di contenzione.

pubblicato 22 mar 2013, 03:59 da Antonio Aggio   [ aggiornato in data 25 mar 2013, 08:55 ]
I mezzi di contenzione sono applicabili e non sono proibiti ma:
  • Gli strumenti di contenzione vengono utilizzati solo per proteggere il paziente e non per motivi di convenienza o di organizzazione del lavoro.
  • Tutti i mezzi di contenzione possono essere applicati solo con il consenso del paziente o con la prescrizione medica scritta del tipo, durata e frequenza di controllo della contenzione. 
  • E’ opportuno avere un registro dei mezzi di contenzione nella cartella del paziente per consentire il passaggio di consegne sulla durata, necessità e verifica del permanere delle condizioni che hanno portato alla contenzione. 

Vengono definiti come mezzi di contenzione fisica:
  • Cinture o indumenti o lenzuola contenitive che assicurano il paziente al letto o alla sedia a rotelle, a meno che non siano regolabili o sganciabili dal paziente stesso.
  • Le spondine dei letti, a meno che siano regolabili / apribili dal paziente stesso.
  • I tavolini o vassoi o divaricatori agganciati alla sedia a rotelle per evitare la caduta in avanti del paziente.
  • Cinture o fasce che bloccano uno o più arti (es. polso) per impedire la rimozione di SNG o vie di infusione.

La rilevazione prevista dal campo 4.32 riguarda la presenza di uno o più mezzi di contenzione, come definiti sopra. A titolo di esempio, andrà rilevata come “contenzione continua” la presenza durante il giorno di mezzi di assicurazione alla sedia e spondine al letto durante la notte.